Dal 1° gennaio 2021 il Gruppo Cassa Centrale Banca applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto “default”), declinate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.
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La banca classifica il cliente a defaut al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.
Nuove regoleLa banca classifica il cliente a defaut in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
Ai fini della determinazione dell’ammontare scaduto e/o sconfinante, le Banche del Gruppo CCB effettuano la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.
Nuove regoleLa normativa non consente più la compensazione. Le Banche del Gruppo CCB (comprese le altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo) saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca del Gruppo verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%.
Nuove regoleUna controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Nuove regoleNel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario. Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”).
Nuove regoleÈ richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.